Contratti ed emergenza, come comportarsi

contratti ANRALe misure di contenimento della pandemia e, più in generale, l’emergenza Covid-19 si fanno sentire anche sul fronte dei contratti di lavoro, generando problematiche e contenziosi finora del tutto inediti.

Tra le questioni da affrontare c’è per esempio quella della risoluzione dei contratti, che sta già richiedendo una loro rinegoziazione principalmente a causa della mancanza di una definizione univoca e specifica del concetto di forza maggiore.

Questo riguarda in particolare i contratti soggetti a common law che non hanno previsto una clausola specifica sul tema, o che non hanno inserito specificazioni sufficienti a garantire tutele anche in una situazione di pandemia.

Sul tema è intervenuta l’Associazione Nazionale dei Risk Manager (ANRA), proponendo il webinar “L’impatto dell’emergenza Coronavirus sui contratti: conseguenze e rimedi.

«In questo momento di difficoltà, cerchiamo di portare avanti le attività della nostra Associazione nell’ottica di una business continuity. È fondamentale continuare il nostro lavoro di formazione e sensibilizzazione sui temi del rischio, fornendo ad aziende e imprese tutti gli strumenti necessari per farvi fronte e creando occasioni di formazione e confronto professionale» ha spiegato Alessandro De Felice, Presidente ANRA. «Di fronte a un’emergenza sanitaria di portata globale, che modificherà equilibri e rapporti economici, è importante affidarsi alla voce degli esperti, per capire come rispondere al meglio alle conseguenze di questa nuova situazione, e poter ripartire limitando i danni».

Per quanto riguarda il nostro Paese, il decreto “Cura Italia” affida la risoluzione in materia di ritardi o inadempimenti contrattuali a un giudice, che caso per caso valuterà l’impossibilità di rispettare in maniera totale o parziale gli obblighi contrattuali, e le relative conseguenze. L’esortazione è quella di tenere conto della situazione emergenziale in atto, acconsentendo a concessioni che in un contesto differente potevano non essere previste.

Si afferma inoltre in maniera definitiva l’obbligo di rinegoziazione, un principio che già si era affacciato nel panorama giuridico, in base al quale l’applicazione dei principi di diligenza e buona fede impone alla parte in posizione contrattualmente più favorevole l’obbligo di rinegoziare i contratti.

COMMENTI

WORDPRESS: 0
DISQUS: